DIRITTO ANNUALE: POSSIBILITÀ DI REGOLARIZZAZIONE CON IL "RAVVEDIMENTO OPEROSO" ENTRO 12 MESI DALLA SCADENZA ORDINARIA.
Decorsi i 12 mesi dalla scadenza ordinaria è necessario contattare l'ufficio diritto annuale o rivolgersi agli sportelli camerali per la determinazione degli importi da pagare.
È possibile regolarizzare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento del diritto annuale attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, che permette di pagare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
Il contribuente che intende regolarizzare la sua posizione può versare, contestualmente, con modello F24
- entro trenta giorni dalla scadenza:
- il tributo dovuto (cod. 3850)
- la sanzione del 3,00% (pari a 1/10 della sanzione minima del 30%, cod. 3852)
- gli interessi moratori, calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento (cod. 3851)
- entro novanta giorni dalla scadenza:
- il tributo dovuto (cod. 3850)
- la sanzione del 3,33% (pari a 1/9 della sanzione minima del 30%, cod. 3852)
- gli interessi moratori, calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento (cod. 3851)
- entro un anno dalla scadenza:
- il tributo dovuto (cod. 3850)
- la sanzione del 3,75% (pari a 1/8 della sanzione minima del 30%, cod. 3852)
- gli interessi moratori, calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento (cod. 3851)
In caso di versamento insufficiente entro la scadenza, la sanzione si applica sulla differenza tra il diritto complessivamente dovuto e quello eventualmente versato entro la scadenza.
L’eventuale versamento parziale oltre la scadenza di diritto annuale, con sanzione e interessi commisurati al diritto stesso, si intende perfezionato limitatamente a tale importo, purché effettuato entro il termine prescritto per il ravvedimento (cioè entro un anno dalla scadenza originaria).
In caso di pagamento parziale oltre i trenta giorni (termine previsto per il pagamento con la maggiorazione dello 0,40%), la sanzione si applica sull'importo dovuto totale e per il calcolo degli interessi si sommano:
- gli interessi calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di pagamento parziale, sull’importo complessivamente dovuto;
- gli interessi calcolati dal giorno successivo al pagamento parziale fino al giorno del ravvedimento, sull'importo non ancora versato.
Per il calcolo degli interessi si applica il tasso legale: 5% per i giorni trascorsi fino al 31.12.2023 e del 2,5% dall’1/1/2024.
Possono procedere al ravvedimento tutti i contribuenti, a condizione che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche.
AVVERTENZA: in caso di ravvedimento per tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero, non può essere utilizzato il codice tributo 8911 perché non sana la violazione relativa al diritto annuale. È necessario dunque procedere al calcolo del ravvedimento con le suddette modalità.
Foglio di calcolo ravvedimento diritto annuale 2023 (file in formato ods, 19 kB)
Foglio di calcolo ravvedimento diritto annuale 2023 (file in formato xlsx, 10 kB)
Foglio di calcolo ravvedimento diritto annuale 2024 (file in formato ods, 29 kB)
Foglio di calcolo ravvedimento diritto annuale 2024 (file in formato xlsx, 14 kB)
Riferimenti normativi
- D.lgs. 472/1997, art. 13 (ravvedimento)
- Legge di stabilità per il 2015: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 637 (modifiche art. 13 d.lgs 472/1997)
- Circolare Agenzia delle entrate n. 23/E del 9/06/2015 (Ravvedimento – Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – Chiarimenti)
- Circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 2/08/2013 (Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative)
- Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15/12/2022 - Tasso legale annuo di interesse