Versamenti in eccedenza e richiesta di rimborso
Eventuali importi versati in eccedenza possono essere compensati in occasione di un successivo versamento con modello F24.
Le compensazioni vanno effettuate con modello F24 tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- sezione da compilare: IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
- codice ente/codice comune: sigla della provincia a cui appartiene la camera di commercio
che deve ricevere il pagamento (nel nostro caso CN)
- codice tributo: 3850
- rateazione: non compilare
- anno di riferimento: indicare l'anno
- importi a credito compensati: indicare l’importo che si intende compensare.
In alternativa può essere richiesto il rimborso.
Le domande di rimborso (file in formato pdf compilabile) dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate, e le azioni giudiziali (giudice unico) conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Alla domanda di rimborso deve essere allegata copia del modello F24 di versamento.
In caso di doppio versamento vanno allegati alla domanda di rimborso entrambi i modelli F24.
Blocco della certificazione
Il mancato pagamento del diritto annuale comporta l'inibizione, per l'anno successivo, del rilascio della certificazione del registro delle imprese.
Eventi eccezionali
Le eventuali agevolazioni previste con legge in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionale (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.) si applicano anche al diritto annuale.
Ulteriori informazioni devono essere richieste alla camera di commercio di appartenenza.
Riferimenti normativi
- Art. 10 d.m. 359 dell´11/05/2001 - Modalità per la presentazione delle richieste di rimborso dei diritti non dovuti
- Art. 24, comma 35 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Blocco certificazione