L’art. 379 del Codice della Crisi ha modificato l’art. 2477 c.c. che nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia necessaria quando la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- o totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- o ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- o dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (ULA).
Il termine entro cui adempiere l’obbligo di nomina è stato fissato alla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'art.2477 cod.civile deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.