Requisiti della start up innovativa

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
  • ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio innovativo ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza; 
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

Infine, una società può essere considerata start up innovativa se possiede almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

  1. le spese in ricerca e sviluppo sono maggiori o uguali al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione. Tali spese devono risultare dall’ultimo bilancio oppure, limitatamente alle imprese di nuova costituzione, da apposita dichiarazione previsionale;
  2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

È possibile richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione speciale solo se la società possiede tutti i requisiti prescritti dalla legge. La domanda di iscrizione nell'apposita sezione deve essere presentata al Registro delle imprese competente, unitamente alla modulistica necessaria, contestualmente alla domanda di iscrizione dell’atto costitutivo della società oppure successivamente all’iscrizione della società nel Registro delle imprese.
 

È disponibile la “Guida sintetica ai pareri e circolari in materia di startup e pmi innovative”, nella quale sono raccolti circolari, pareri e vari atti di indirizzo giuridico finora prodotti in materia di startup innovative e PMI innovative.

NEWS!

La legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle start-up innovative.

Tra le novità più significative vi è l’introduzione di una serie di nuovi requisiti che le start-up innovative devono possedere al fine del mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Le start-up innovative infatti, una volta effettuata l’iscrizione nella sezione speciale, possono godere dei benefici previsti dal D.L. n. 179/2012 entro i tre anni dalla data di prima iscrizione nella suddetta sezione (art. 25 c. 2); la permanenza nella sezione speciale, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei nuovi requisiti introdotti dall’art. 25 c. 2-bis). Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di scale-up, ove intervenga almeno uno dei nuovi requisiti di cui all’art. 25 c. 2-ter.

Dal 10 giugno 2025 - data di efficacia delle nuove specifiche tecniche ministeriali - con la presentazione delle domande di conferma dei requisiti è possibile dichiarare anche il possesso dei nuovi requisiti ai fini della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno.

Il portale DIRE (Depositi e Istanze al Registro imprese), nella modalità di compilazione guidata, consente alla start-up innovativa di confermare/aggiornare i requisiti previsti fino ai tre anni di iscrizione alla sezione speciale e - per le start-up innovative che risultano iscritte da più di tre anni - selezionare i nuovi requisiti posseduti a seconda della c.d. “fascia temporale” (oltre i tre anni e fino al massimo di cinque, oltre i cinque anni e fino al massimo di nove).

In attesa di chiarimenti da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sull’applicazione della nuova disciplina, si informa che per il deposito della dichiarazione di possesso o di conferma del possesso dei requisiti di start-up innovativa occorre utilizzare il nuovo modello aggiornato alla legge n. 193/2024 (dichiarazione non ancora confermata dal MIMIT)


La durata massima della permanenza dell'iscrizione di una startup nella sezione speciale del Registro delle imprese è di 5 anni dalla data di costituzione.
L' articolo 38, comma 5 del “Decreto Rilancio” n.34/2020 dispone, in via eccezionale, la proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, prevedendo che “la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.

Il Ministero dello sviluppo economico, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, ha precisato che la norma è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale.

Tuttavia, la norma non dà diritto alle stesse:

  • di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti;
  • di accedere alle agevolazioni e agli incentivi fiscali, previsti dalla legge (sgravi fiscali e incentivi fiscali in “de minimis”).

Ne consegue, pertanto, che la start up regolarmente iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento del diritto annuale e dei diritti solamente fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale. La start up continuerà invece ad usufruire del diritto ad accedere, per questo ulteriore periodo, agli incentivi pubblici.

 

 

 

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Ultima modifica: Lunedì 16 Giugno 2025