L'ufficio sanzioni emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa in base alla legge 689/1981, a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali sia stato contestato o notificato, da parte degli organi accertatori, un illecito amministrativo.
Gli illeciti più frequentemente contestati riguardano:
- l'inosservanza di disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti immessi in commercio;
- la violazione di norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- la violazione di disposizioni dettate dal codice civile e da altre norme a carico di imprenditori e società;
- l'inosservanza di leggi poste a tutela dei consumatori in genere.
Di regola sono responsabili di una violazione amministrativa commessa nell'ambito dell'attività di una società tutte le persone che la amministrano, e quindi in questo caso ogni amministratore individualmente soggiace alla sanzione. La società è responsabile in solido: essa in altre parole deve pagare le sanzioni che gli amministratori (responsabili principali) non pagano.
- Viene effettuato il pagamento del verbale
Qualora l'interessato entro 60 giorni dalla contestazione dell'illecito o dalla data di notifica del verbale d'accertamento effettui il pagamento liberatorio, cioè il pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione stabilita dalla legge, il procedimento si estingue.
- Non viene effettuato il pagamento del verbale
Nel caso in cui non venga effettuato il pagamento liberatorio, presso l'ufficio sanzioni si instaura un procedimento. Gli interessati possono far valere i propri diritti presentando, entro 30 giorni dalla contestazione dell'illecito, scritti difensivi in carta semplice (file in formato pdf compilabile). Qualora lo si ritenga utile, può contestualmente anche essere richiesta una audizione personale; in questo caso l'interessato può presentarsi personalmente o farsi rappresentare da altri e non è obbligatoria l'assistenza di un legale.
- Sequestro
Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione in carta semplice (file in formato pdf compilabile); nel caso sia ammissibile, la restituzione della cosa sequestrata può essere disposta anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo.
Effettuata l'istruttoria viene emesso un provvedimento:
- un'ordinanza ingiuntiva, se si ritiene che l'interessato sia responsabile della violazione;
- un'ordinanza di archiviazione, se si ritiene che non vi siano i presupposti per procedere.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
L'ufficio, oltre a seguire l'eventuale contenzioso, in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione, provvede altresì a gestire l'attività connessa alla riscossione delle sanzioni, attraverso:
- la predisposizione dei ruoli da inviare al concessionario della riscossione, al fine del recupero coattivo delle somme iscritte;
- l'insinuazione nel passivo fallimentare, quando gli autori delle violazioni o i loro responsabili solidali risultino falliti.
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
L'obbligato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere, con apposita istanza di rateizzazione in carta semplice (file in formato pdf compilabile), che la sanzione venga pagata in rate mensili (da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a 15,49 euro).
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Attenzione: decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.