Spedizioniere è, ai sensi della legge 1442/1941, chi svolge abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie. L'attività di spedizioniere doganale è invece regolata dalla legge 1612/1960 e dal DPR 43/1973.
Inizio attività
Dall’8 maggio 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 59/2010 che ha soppresso il precedente Elenco degli spedizionieri tenuto dalla Camera di commercio, lasciando però inalterati i requisiti per l’esercizio dell’attività.
Per iniziare l'attività di spedizioniere è pertanto necessario presentare, in allegato alla modulistica del registro imprese, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) corredata dalle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, utilizzando la procedura “ComUnica” secondo le regole dettate dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011 (file formato pdf, 5 pagine, 40 kB); in ogni caso la data di inizio attività dichiarata nella modulistica del registro imprese non può essere precedente alla data di presentazione della SCIA.
Per tutti i dettagli relativi ai requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese Attività regolamentate