Domicilio digitale

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Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori delle società
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società.
L’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha infatti modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

A seguito della nota MIMIT del 12 marzo 2025 e dei rilievi applicativi sollevati dal sistema camerale, è stata avviata un'ulteriore interlocuzione tra Unioncamere e MIMIT.

Pertanto, in attesa di ulteriori indirizzi e chiarimenti, la Camera di commercio di Cuneo richiede:

1. per le società di capitali e di persone costituite con atto a far data dal 01.01.2025, la comunicazione della PEC degli amministratori (PEC personale),  nominati sia in sede di domanda di iscrizione che successivamente;

2. per le società di capitali e di persone costituite anteriormente alla predetta data, la comunicazione della PEC degli amministratori, in sede di nomina o rinnovo della carica degli amministratori: per tali pratiche, in attesa di ulteriori sviluppi e chiarimenti, ferma restando la possibilità di indicare la PEC personale, la PEC degli amministratori potrà anche coincidere con il domicilio digitale della società di riferimento.

La PEC, personale o societaria, dovrà essere indicata nel Modello Intercalare P di ciascun amministratore, nel riquadro recapiti dei DATI DOMICILIO.

In assenza di tale indicazione, l'ufficio Registro Imprese sospenderà la pratica in attesa di regolarizzazione, in assenza della quale potrà essere emesso provvedimento di rifiuto.
 

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Per il dettaglio delle modalità di presentazione delle pratiche telematiche al registro delle imprese, modulistica, termini, diritti di segreteria e imposta di bollo consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese

 

Domicilio digitale - PEC (Posta elettronica certificata)        

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) n. 910/2014, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. 
La Posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. Rispetto alla posta elettronica tradizionale la PEC garantisce la certezza dell'invio, dell'avvenuta consegna e dell'integrità del contenuto del messaggio.

Ogni impresa (societaria e individuale) deve dotarsi di una PEC univoca (non riferibile ad altri soggetti/imprese) per iscrivere il proprio indirizzo nel registro imprese. Le comunicazioni per l'iscrizione e la variazione al registro delle imprese del domicilio digitale sono esenti da diritti di segreteria e imposta di bollo.

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al registro imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L'adempimento è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a diritti di segreteria  nella misura di euro 10,00.

 

Come iscrivere o modificare il domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle imprese

Per richiedere un domicilio digitale (indirizzo PEC) occorre rivolgersi ad un gestore di PEC iscritto nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale
La comunicazione del domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle imprese avviene con una pratica telematica di Comunicazione Unica.

La pratica può essere predisposta tramite:


Domicilio digitale: attribuzione d’ufficio e sanzione

Tutte le imprese iscritte al Registro imprese che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, oppure il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, devono regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno sanzionate e sarà loro attribuito d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale.

 

 

 

 

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Ultima modifica: Venerdì 21 Marzo 2025