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Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori delle società
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società.
L’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha infatti modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
Con la nota MIMIT n. 43836 del 12/03/25 viene chiarito quanto segue:
- l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda non solo le società costituite dopo il 1° gennaio 2025 ma anche quelle già costituite prima del 1° gennaio 2025
- l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda le società di persone (comprese le società semplici agricole) e di capitali
- l'obbligo di PEC per gli amministratori non si applica alle società semplici che esercitano attività diversa da quella agricola, alle società di mutuo soccorso, ai consorzi e alle società consortili;
- l'obbligo di PEC per gli amministratori si applica alle reti d'impresa soggetto iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese
- l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e i liquidatori, compresi quelli di nomina giudiziale
- l'obbligo si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale, utilizzabile però anche su più posizioni presso le quali il medesimo soggetto sia amministratore e non può essere utilizzato l'indirizzo PEC della società
- l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 devono adempiere in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese
- le imprese già costituite antecedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo in parola devono adempiere entro il 30 giugno 2025
- In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui – per le imprese già costituite – questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025
- trattandosi di un obbligo di legge, a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di un'impresa soggetta all’obbligo, il registro delle imprese dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante e rigettare la domanda nel caso in cui non avvenga la regolarizzazione.
- sotto il profilo sanzionatorio, si richiama l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 16 del decreto legge n. 185 del 2008.

Per il dettaglio delle modalità di presentazione delle pratiche telematiche al registro delle imprese, modulistica, termini, diritti di segreteria e imposta di bollo consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
Domicilio digitale - PEC (Posta elettronica certificata) 
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) n. 910/2014, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
La Posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. Rispetto alla posta elettronica tradizionale la PEC garantisce la certezza dell'invio, dell'avvenuta consegna e dell'integrità del contenuto del messaggio.
Ogni impresa (societaria e individuale) deve dotarsi di una PEC univoca (non riferibile ad altri soggetti/imprese) per iscrivere il proprio indirizzo nel registro imprese. Le comunicazioni per l'iscrizione e la variazione al registro delle imprese del domicilio digitale sono esenti da diritti di segreteria e imposta di bollo.
Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al registro imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L'adempimento è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a diritti di segreteria nella misura di euro 10,00.
Come iscrivere o modificare il domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle imprese
Per richiedere un domicilio digitale (indirizzo PEC) occorre rivolgersi ad un gestore di PEC iscritto nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
La comunicazione del domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle imprese avviene con una pratica telematica di Comunicazione Unica.
La pratica può essere predisposta tramite:
- piattaforma Dire (utilizzabile per la domanda di iscrizione del solo domicilio digitale):
https://dire.registroimprese.it - Comunica Starweb (utilizzabile se oltre alla comunicazione del domicilio digitale sono eseguiti ulteriori adempimenti pubblicitari):
https://starweb.infocamere.it - ComunicaFedra (utilizzabile per tutte le società):
https://www.registroimprese.it/strumenti - procedura "Pratica semplice":
https://www.registroimprese.it/pratiche-semplici
Domicilio digitale: attribuzione d’ufficio e sanzione
Tutte le imprese iscritte al Registro imprese che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, oppure il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, devono regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro imprese competente per territorio. Le imprese inadempienti saranno sanzionate e sarà loro attribuito d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale.