Agenti e rappresentanti di commercio

L'attività è disciplinata dalla legge  204/1985 e dalle successive modifiche e integrazioni. 

L’agente di commercio  è colui che promuove, tramite l’acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un’impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata; l'attività si caratterizza nella promozione dell’attività dell’impresa mandante a cui l'agente è legato da un incarico stabile. L’impresa mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall’agente. 

Il rappresentante di commercio è un agente di commercio che può anche concludere gli affari in nome e per conto dell’impresa mandante. 

Il sub-agente di commercio è un agente di commercio che riceve mandato da un altro agente di commercio. 

Inizio attività 
Dall’8 maggio 2010 è entrato in vigore l'art. 74 del Decreto Legislativo n. 59/2010 che ha soppresso il precedente Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di commercio, lasciando però inalterati i  requisiti per l’esercizio dell’attività . 
Per iniziare l'attività di agente o sub agente o rappresentante di commercio è pertanto necessario presentare, in allegato alla modulistica del registro imprese, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) corredata dalle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa,  utilizzando la procedura “ComUnica” secondo le regole dettate dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011 ; in ogni caso la data di inizio attività dichiarata nella modulistica del registro imprese non può essere precedente alla data di presentazione della SCIA. 
Le attività di agente e di rappresentante di commercio sono fattispecie diverse: nella domanda al registro delle imprese l’attività indicata deve coincidere con quella indicata sul mandato assunto.

Agente di commercio per l'estero

Come da parere Ministeriale prot. 347869 del 2 ottobre 2018 i requisiti sono richiesti anche per agente di commercio operante all'estero. 
Il Mise ritiene infatti che la comunicazione di aver iniziato l'esercizio dell'attività agenziale in campo internazionale non determina per un'impresa italiana l'esonero dal possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 204/1985 e, pertanto, la necessità della presentazione della SCIA. 

Iscrizione nell'apposita sezione RI/REA 
ll D.M. del 26.10.2011 ha previsto anche che:

I soggetti che cessano di svolgere l’attività di agenzia o rappresentanza di commercio all’interno di un’impresa hanno facoltà di richiedere, entro il termine decadenziale di novanta giorni, l’iscrizione nell’apposita sezione del R.E.A. che consente loro di conservare e mantenere nel tempo il requisito professionale richiesto dalla normativa; tale iscrizione è però soggetta ad un diritto annuale di euro 18.

La richiesta di iscrizione avviene tramite la compilazione della sezione Iscrizione nell’apposita sezione (a regime)” del modello “ARC” con indicazione del motivo per il quale è cessato il rapporto con l’impresa del settore; il modello deve essere presentato per via telematica con l’applicativo ComUnica al Registro delle imprese.

Si evidenzia che la cessazione dell’attività può essere conseguenza di fatti o atti strettamente collegati alla persona che chiede l’iscrizione, ad esempio licenziamento, dimissioni o recesso, ma può anche essere conseguenza di fatti allo stesso completamente estranei, come ad esempio la cessazione dell’attività da parte dell’impresa presso la quale operava.

Iscrizione ENASARCO

L'impresa preponente deve iscrivere l'agente, come previdenza integrativa, all'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO); per informazioni chiamare il Contact Center 800 97 97 27.

 

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Ultima modifica: Lunedì 08 Luglio 2024