Installatori di impianti

Rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37 le seguenti tipologie di impianti, indipendentemente dalla destinazione d'uso (civile/industriale):

a) elettrici: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere

b) elettronici: impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei  segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie a ospitare tali impianti

c) riscaldamento: impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali

d) idrosanitari: impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie

e) a gas: impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

f) di sollevamento (ascensori e simili): impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili 

g) di protezione antincendio

Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER):

Attività escluse (elenco non esaustivo)

Non sono riconducibili all'ambito di applicazione del DM 37/08 le seguenti attività:

  • Manutenzione ordinaria degli impianti, intesa come "interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria sull’impianto termico e sui serbatoi GPL;

  • Attività di fumista e spazzacamino, intesa come pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria e non ricomprendente interventi di modifica degli elementi dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione e la manutenzione, anche ordinaria, dell'impianto termico;

  • L’installazione di impianti di produzione di energia superiore a 20 kw nominale e, comunque, l’installazione di celle fotovoltaiche connesse solo alla rete del fornitore o distributore di energia posta a monte del punto di fornitura dell’energia e laddove non esista alcun collegamento con l’impianto installato a valle (circ. MSE 7821 del 07/08/2007);
  • Impianti elettrici ed elettronici relativi a installazione mobili non collegati agli edifici, quali luminarie o impianti per il funzionamento di palchi o stands. Impianti di pubblica illuminazione (salvo il caso in cui cui siano posti al servizio di edifici e/o relative pertinenze di pubblica utilità);
  • Attività di assemblaggio di quadri elettrici (attività pre-impiantistica);
  • Installazione e manutenzione di elettrodomestici o macchinari;
  • Installazione e manutenzione di impianti vari non posti al servizio di edifici.

 

 

Novità: SARI supporto specialistico registro imprese 
 
Per tutti i dettagli relativi ai requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e quanto riguarda le modalità di presentazione delle pratiche telematiche, la modulistica, i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e i termini di presentazione consultare consultare il  SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese Attività regolamentate

 

Contatti
Unità organizzativa
Registro imprese
Note

Per il dettaglio delle modalità di presentazione delle pratiche telematiche al registro delle imprese, modulistica, termini, diritti di segreteria e imposta di bollo consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
logo SARI.png

Ultima modifica: Lunedì 08 Luglio 2024