Sanzioni diritto annuale
Vengono sanzionati gli omessi, incompleti e tardivi versamenti.
Nei casi di versamento totalmente omesso si applica la sanzione del 30% sul dovuto.
La sanzione del 30% viene incrementata di una percentuale commisurata all’importo del diritto non versato (gravità della violazione) come previsto da regolamento camerale.
L’incompleto versamento dell’imposta e/o della maggiorazione dello 0,40% nel “termine lungo” dei trenta giorni è considerato un versamento parziale, pertanto la sanzione viene calcolata sulla differenza tra quanto dovuto e quanto versato(imposta più maggiorazione).
Il ravvedimento incompleto (imposta, sanzione e interessi in misura inferiore al dovuto e/o sanzione e interessi non commisurati all’imposta) può considerarsi perfezionato solo per la parte dell’imposta proporzionale agli importi corrisposti a vario titolo.
In caso di omesso, incompleto o tardivo pagamento di diverse annualità, si applica un’unica sanzione pari alla sanzione maggiore aumentata dalla metà al triplo, in base al numero delle violazioni. La sanzione unica non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
Non è sanzionabile il versamento effettuato, completo e nei termini, a favore di altra camera di commercio, incompetente per territorio.
Riscossione coattiva
L'Agenzia delle entrate comunica alle camere di commercio, tramite InfoCamere, le informazioni riguardanti i versamenti eseguiti, il fatturato dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro imprese e le variazioni conseguenti alle verifiche fiscali In base a tali informazioni, le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono all’iscrizione a ruolo delle relative somme presso Agenzia entrate riscossione, alla quale può essere presentata eventuale richiesta di rateazione degli importi dovuti.
Legge di bilancio 2023, n. 197 - non adesione all'annullamento automatico parziale delle cartelle esattoriali
La Camera di commercio di Cuneo, con delibera di Giunta n. 4 del 30/01/2023 ha deciso di non aderire allo stralcio automatico delle cartelle di importo residuo fino a 1.000 euro per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Richiesta sgravio cartella di pagamento
Nel caso in cui il contribuente ritenga di presentare alla Camera di commercio domanda di sgravio della cartella di pagamento, deve presentare l’istanza in carta semplice all’ufficio diritto annuale.
- Scarica il modello di istanza di sgravio (formato in pdf compilabile)
In caso di accoglimento dell'istanza la Camera di commercio trasmette lo sgravio, per via telematica, ad Agenzia entrate riscossione.
Memorie difensive e ricorsi alla corte di giustizia tributaria
Avverso la cartella di pagamento è possibile presentare alla Camera di commercio competente una memoria difensiva in carta libera, oppure proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo.
Riferimenti normativi
- d.lgs. 472/1997
- d.m. 54 del 27/01/2005 (pubblicato sulla G.U. del 19/04/2005) - regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative
- regolamento camerale relativo ai criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato con deliberazione di Giunta del 12/03/2010 n. 67
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2 agosto 2013 - nuovi criteri di calcolo per l'applicazione delle sanzioni in caso di errati versamenti di diritto annuale
- Nota n. 172574 del Ministero dello sviluppo economico pubblicata in data 22 ottobre 2013 - chiarimenti su applicabilità al diritto annuale della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27/E del 2 agosto 2013
- Contributo unificato - Art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, - convertito con modifiche nella legge 111/2011