PMI innovativa

L’art. 4 della Legge 24 marzo 2015 n. 33 di conversione del Decreto Legge 3/2015 ("Investment Compact") ha introdotto un nuova tipologia di impresa, la Piccola e Media Impresa innovativa, attribuendole larga parte delle agevolazioni già assegnate alle start up innovative dal "Decreto Crescita 2.0" di fine 2012.

Condizione per poter beneficiare dei vantaggi è che le imprese vengano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle PMI innovative.

Requisiti

Le PMI Innovative sono le Piccole e Medie Imprese (ossia le imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro), costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, che rispettano i seguenti requisiti:

  • hanno la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione);
  • le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  • non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up
  • innovative e agli incubatori certificati;
  • il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:
  1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.
  3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Iscrizione e cancellazione nella sezione sezione speciale delle PMI innovative

L’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese avviene a seguito della presentazione di una apposita domanda alla quale deve essere allegata una dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società, attestante il possesso dei requisiti  (693 kB)

La PMI innovativa può anche essere una società già iscritta in precedenza nella sezione del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative: per il passaggio alla sezione delle PMI innovative devono essere comunque posseduti i requisiti sopra indicati, tra i quali l'assenza di iscrizione nella sezione delle start-up innovative (cancellazione che può essere richiesta in qualsiasi momento).

L’impresa che abbia perso i requisiti previsti per la conservazione dell’iscrizione nella sezione delle start-up innovative, in presenza dei requisiti previsti per le PMI innovative, può richiedere la cancellazione dalla sezione speciale start-up e l’iscrizione contestuale nella sezione speciale PMI innovative, in continuità assoluta, tutelando i benefici compatibili.

Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti previsti, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del conservatore, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di conferma dei requisiti.

Esenzione da imposta di bollo:

Le PMI innovative sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e per gli atti connessi al Registro (per 5 anni), salvo l’obbligo di pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonchè del diritto annuale camerale.

Sul sito nazionale dedicato, pminnovative.registroimprese.it, si possono trovare tutte le informazioni, compresa la guida sintetica per gli adempimenti delle PMI Innovative.

Sul sito del Mise è disponibile la Guida alle Agevolazioni a favore delle PMI innovative.

>>>> Adempimenti successivi all’iscrizione nella sezione speciale delle PMI

 

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Note

Per il dettaglio delle modalità di presentazione delle pratiche telematiche al registro delle imprese, modulistica, termini, diritti di segreteria e imposta di bollo consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
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Ultima modifica: Mercoledì 11 Gennaio 2023