Dichiarazioni sostitutive per le pubbliche amministrazioni

Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati (art. 15 legge n. 183 del 12/11/2011).
 

Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà, che devono essere firmate autogratamente o digitalmente dal dichiarante, che deve allegare anche copia del documento di identità.

In genere le informazioni presenti in un certificato del Registro delle Imprese o dell'albo delle imprese artigiane sono numerose e complesse; per evitare di riportarle nella dichiarazione in modo incompleto o non corretto, anche con riguardo alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, si può richiedere alla Camera di commercio (presso gli sportelli di Cuneo e delle sedi decentrate, oppure on-line tramite il servizio Telemaco) un "modello di dichiarazione sostitutiva", contenente queste informazioni, al costo di 5,00 euro per diritti di segreteria che dovrà poi essere firmato dal dichiarante, che può essere anche persona diversa dal titolare (specificare in questo caso il nominativo del firmatario, in modo che sia inserito nell'intestazione della dichiarazione).

Il modello non contiene le informazioni relative all'inesistenza di procedure concorsuali a carico dell'impresa ed ai nulla osta antimafia, che possono eventualmente essere integrate con altre apposite dichiarazioni secondo i seguenti fac-simili:

Anche nell'ipotesi in cui si utilizzi il modello di dichiarazione sostitutiva, la responsabilità per dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000) rimane interamente in capo al firmatario.

 

Per informazioni contattare gli Sportelli unici.

Ultima modifica: Lunedì 15 Gennaio 2024