Nella formulazione dell’oggetto sociale della start up innovativa, occorre considerare che:
- Il dettato normativo richiede che l’oggetto sociale comprenda, in via esclusiva o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione (tre fasi) di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
L’analisi della disposizione permette di cogliere come la mera commercializzazione di prodotti innovativi non sia mai sufficiente al rispetto del requisito in esame. Analogamente, il MISE ha chiarito che non può essere considerata start up innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 c.c.).
È necessario altresì precisare che i beni o servizi devono caratterizzarsi sia per l’innovazione che per l’alto valore tecnologico.
L’ufficio Registro imprese è chiamato a verificare l’oggetto sociale, con esclusione di ogni apprezzamento nel merito e in linea con i principi ermeneutici ordinari, valutando complessivamente la coerenza dello stesso rispetto al dettato normativo.
- È possibile indicare ulteriori attività nell’oggetto sociale ma, in tal caso, si dovrà chiarire che l'attività con carattere innovativo ad alto valore tecnologico è quella prevalente.
Nella formulazione dell’oggetto sociale, si consiglia pertanto di seguire lo schema seguente:
“La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:
in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un innovativo [bene/servizio] di… [descrivere con precisione il bene/servizio sviluppato, prodotto e commercializzato dalla società].
Tale [bene/servizio] è innovativo in quanto… [descrivere il carattere innovativo del bene/servizio o il metodo innovativo attraverso cui viene sviluppato, prodotto e commercializzato], ed è ad alto valore tecnologico in quanto… [descrivere la tecnologia su cui il bene/servizio si basa].
La società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:
... [inserire l’elenco delle eventuali attività secondarie svolte dalla società]”
Per quanto concerne la descrizione dell’attività innovativa altamente tecnologica, si precisa che la start up, per essere considerata tale, deve iscriversi attiva: se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione, non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale.
La descrizione puntuale dell’attività dovrà inoltre essere indicata nel riquadro Start up (riq.32 di Fedra) codice 028 “breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo”. Il legislatore utilizza il termine “attività”, in senso proprio, come implementazione fattuale e oggettiva dell’astratta declaratoria dell’oggetto sociale. Si tratta pertanto di un elemento utile a valutare l’oggetto sociale in concreto, per definirne la sua innovatività ad alto valore tecnologico: la descrizione dovrà essere in questo campo precisa e dettagliata, specificando la natura dei prodotti o servizi tecnologici altamente innovativi.