Il Regolamento delegato UE 2021/1934 ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alle esportazioni di pezzi di ricambi e accessori.
Non si può più quindi fare riferimento all’art. 35 del Reg. UE n. 2446/2015, che è limitato alle sole importazioni, ma alle nuove Linee Guida di Eurochambres aggiornate al gennaio 2022 (825 kB)
Viene mantenuta la possibilità di far acquisire anche a pezzi di ricambio essenziali e accessori, la stessa origine del macchinario/apparecchio/veicolo.
Il campo di applicazione per le agevolazioni nell’acquisizione dell’origine resta fondamentalmente con riferimento alle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata:
- Sez. XVI: MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
- Sez. XVII: MATERIALE DA TRASPORTO
- Sez. XVIII: STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
L’acquisizione della stessa origine del macchinario può avvenire:
- per pezzi di ricambio e accessori se l’esportazione è effettuata in contemporanea al macchinario/apparecchio/veicolo a cui si riferiscono;
- SOLO per pezzi di ricambio se l’esportazione avviene in un momento successivo rispetto alla vendita del macchinario/apparecchio/veicolo.
Circa la definizione di PEZZI DI RICAMBIO e ACCESSORI si fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-152/10 del 16/6/2012) in cui viene chiarito:
- Ricambi: pezzi indispensabili al funzionamento destinati a sostituire quelli vecchi o danneggiati.
- Accessori: organi/attrezzature che consentono alla macchina/apparecchio di compiere lavori o possibilità supplementari.
ATTENZIONE: la marcatura/etichetta dei ricambi/accessori NON deve differire da origine dichiarata nel Certificato, altrimenti si può incorrere nel fermo della merce da parte delle Autorità doganali.
Si esemplificano i due casi previsti per l’applicazione delle nuove regole con le relative modalità di compilazione sia del CO che della fattura, come specificato dalle Linee guida Eurochambres, aggiornate al gennaio 2022.
CASO 1:
Pezzi di ricambio o accessori esportati contemporaneamente al macchinario/apparecchio/veicolo (Sezioni XVI, XVII, XVIII)
Casella n. 6 |
- Macchinario in esportazione (esplicita descrizione) - Dicitura “Pezzi di ricambio essenziali/accessori per……(indicare la stessa descrizione del macchinario in esportazione)”, seguita dalla descrizione degli articoli in spedizione (eventualmente raggruppati per macro voci). |
Dichiarazione retro per origine |
- Macchinario: Paese di origine o indicazione del produttore/del documento (a seconda se operatore certificato o meno) secondo le usuali regole - Pezzi di ricambio essenzial/accessori con stessa origine del macchinario esportato rientranti nel normale equipaggiamento per natura/ numero e nelle sezioni XVI/XVII/XVIII, in applicazione delle Linee Guida Eurochambres, gennaio 2022. |
Fattura |
Dovrà essere chiaramente riportato in fattura “Pezzi di ricambio essenziali/accessori per…........ (indicare la descrizione del macchinario)". |
CASO 2:
Pezzi di ricambio esportati succesivamente al macchinario/veicolo (Sezioni XVI, XVII, XVIII) - Possibilità non AMMESSA PER GLI ACCESSORI
Casella n. 6 |
Dicitura “Pezzi di ricambio essenziali per…… (indicare la stessa descrizione del macchinario precedentemente esportato)”, seguito dalla descrizione degli articoli in spedizione (eventualmente raggruppati per macro voci). |
Casella n. 5 | Inserire i dati relativi al certificato d'origine con il quale è stato precedentemente esportato il macchinario cui sono destinati i pezzi di ricambio (n. di serie e data). |
Dichiarazione retro |
Pezzi di ricambio essenziali con stessa origine del macchinario precedentemente esportato con CO n. …….. del ……… e rientranti nel normale equipaggiamento per natura/numero e nelle sezioni XVI/XVII/XVIII, in applicazione delle Linee Guida Eurochambres, gennaio 2022. |
Allegati | Copia del certificato di origine con il quale è stato precedentemente esportato il macchinario |
Fattura | Dovrà essere chiaramente riportato in fattura “Pezzi di ricambio essenziali per …..….. (indicare la descrizione del macchinario precedentemente esportato)" con indicazione della nomenclatura combinata utilizzata nella precedente esportazione. |