Contributi pubblici: obblighi di pubblicazione per associazioni e imprese

La normativa di riferimento (Legge 124/2017) prevede obblighi di pubblicazione per tutti i soggetti che, nell’anno precedente, hanno ricevuto aiuti pubblici complessivamente superiori a 10.000 euro, anche in natura. In particolare:

Entro il 30 giugno di ogni anno devono essere pubblicate le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni e società controllate, escluse le quotate.

  • Le società di capitali, che redigono la nota integrativa, devono indicare le informazioni direttamente nel bilancio di esercizio.
  • Gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone, associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore, eccetera) devono pubblicare i dati sul proprio sito internet oppure sui portali delle associazioni di categoria, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di incasso.

L’obbligo riguarda tutte le forme di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici ricevuti da pubbliche amministrazioni o soggetti assimilati.

Esclusione per i contributi pubblicati sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA)

Se l’aiuto è correttamente registrato nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), non è necessario effettuare ulteriori pubblicazioni, perché la registrazione sostituisce l’obbligo di trasparenza per il beneficiario, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio oppure, quando non si è tenuti alla redazione della nota integrativa, sul sito internet dell'impresa o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

La Camera di commercio di Cuneo procede nei casi previsti alle prescritte registrazioni degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. I beneficiari di contributi, qualificati come aiuti di stato e aiuti de minimis, erogati dall'ente camerale possono verificare gli importi ricevuti consultando la Sezione Trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Sanzioni

L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

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Ultima modifica: Mercoledì 19 Agosto 2026