Modelli di utilità

Che cos'è un modello di utilità

È un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione/impiego. In altri termini, consiste in un miglioramento innovativo della conformazione tecnica di un prodotto esistente (ad esempio, una nuova impugnatura ergonomica di un attrezzo agricolo). Il modello di utilità può riguardare esclusivamente prodotti e non procedimenti (brevettabili solo come invenzioni).

Chi può depositare una domanda di brevetto per modello di utilità

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, può depositare una domanda di brevetto per modello di utilità.

Requisiti del brevetto per modello di utilità

  • Novità: il trovato non deve essere compreso nello stato della tecnica, cioè non deve essere stato divulgato o reso noto al pubblico in Italia o all'estero, mediante utilizzazione, esposizione o descrizione scritta o orale o con qualsiasi altro mezzo, prima del deposito della domanda
  • Particolare efficacia o comodità di applicazione o impiego
  • Industrialità: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale
  • Liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume.

Non possono considerarsi invenzioni e sono dunque esclusi dalla brevettabilità:

  1. le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  2. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori. In Italia il software non può beneficiare della protezione offerta dalla legge per le invenzioni, ma è tutelato dal diritto d'autore; il divieto di brevettazione non riguarda però il programma che arrechi un contributo tecnico in un settore non escluso dalla brevettazione, contributo che può consistere sia nei mezzi impiegati, sia nel carattere tecnico del problema risolto dal programma oppure ancora nell'effetto tecnico prodotto;
  3. le presentazioni di informazioni.

Non possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale:

  1. i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
  2. le varietà vegetali e le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale (le nuove varietà vegetali costituiscono figura autonoma disciplinata dagli artt. 100 e seguenti del Codice di proprietà industriale);
  3. le invenzioni biotecnologiche.

Durata ed effetti del brevetto per modello di utilità

10 anni dalla data di deposito della domanda, a condizione che vengano pagati i diritti di mantenimento in vita. Alla scadenza, il modello di utilità non può essere rinnovato né la sua durata può essere prorogata.

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione e gli eventuali disegni, è resa accessibile al pubblico dall'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma. Questo avviene al 18° mese dalla data di deposito a meno che il richiedente dichiari di voler anticipare l'accessibilità del trovato. In questo caso, il periodo di segretezza è di 90 giorni (periodo inderogabile), tempo riservato all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul modello di utlità.



Diritti riconosciuti al titolare del brevetto

Il brevetto è un diritto di esclusiva che consente al titolare di proibire ad altri l’utilizzo a scopo commerciale del trovato, per la durata della protezione, nel territorio in cui lo stesso è stato protetto.

Priorità

In seguito a regolare deposito di brevetto in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi è possibile presentare domanda presso un altro Stato membro, conservando l’anzianità della data di primo deposito.

La rivendicazione della priorità va effettuata entro e non oltre i 12 mesi dalla data del primo deposito e deve contenere la documentazione relativa alla prima domanda ed una traduzione in lingua italiana, trasmesse entro sei mesi dalla data di estensione del deposito.

Ultima modifica: Giovedì 31 Dicembre 2015