BUROCRAZIA ZERO

Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 37, c. 3 e 3-bis del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 97/2016
 

  • Burocrazia zero
    Art. 37 - Zone a burocrazia zero
    c. 3: I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.
    Si attendono pertanto gli esiti dell'attività che i soggetti sperimentatori dovranno compiere.
     
  • Attività soggette a controllo
    Art. 37 - Zone a burocrazia zero
    c. 3-bis: Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non  ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.

    Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo:
    Agenti e rappresentanti di commercio;
    - Agenti di affari in mediazione;
    Spedizionieri;
    Installazione di impianti;
    - Autoriparazione;
    - Imprese di pulizia;
    Imprese di facchinaggio;
    Commercio all'ingrosso.

Ultima modifica: Lunedì 16 Gennaio 2023