Requisiti della start up innovativa

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio innovativo ad alto valore tecnologico;
  • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.​

Infine, una società può essere considerata start up innovativa se possiede almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

  1. le spese in ricerca e sviluppo sono maggiori o uguali al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione. Tali spese devono risultare dall’ultimo bilancio oppure, limitatamente alle imprese di nuova costituzione, da apposita dichiarazione previsionale;
  2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

È possibile richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione speciale solo se la società possiede tutti i requisiti prescritti dalla legge. La domanda di iscrizione nell'apposita sezione deve essere presentata al Registro delle imprese competente, unitamente alla modulistica necessaria, contestualmente alla domanda di iscrizione dell’atto costitutivo della società oppure successivamente all’iscrizione della società nel Registro delle imprese.

La durata massima della permanenza dell'iscrizione di una startup nella sezione speciale del Registro delle imprese è di 5 anni dalla data di costituzione.
L' articolo 38, comma 5 del “Decreto Rilancio” n.34/2020 dispone, in via eccezionale, la proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, prevedendo che “la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.

Il Ministero dello sviluppo economico, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, ha precisato che la norma è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale.

Tuttavia, la norma non dà diritto alle stesse:

  • di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti;
  • di accedere alle agevolazioni e agli incentivi fiscali, previsti dalla legge (sgravi fiscali e incentivi fiscali in “de minimis”).

Ne consegue, pertanto, che la start up regolarmente iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento del diritto annuale e dei diritti solamente fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale. La start up continuerà invece ad usufruire del diritto ad accedere, per questo ulteriore periodo, agli incentivi pubblici.

 

 

 

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Ultima modifica: Mercoledì 11 Gennaio 2023