Tachigrafi intelligenti V2 – Obbligo di retrofit per i veicoli operanti in uno Stato membro diverso da quello di registrazione
Il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 ha disposto l’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione per i veicoli adibiti ai trasporti transfrontalieri.
Per i veicoli attualmente equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti la scadenza perentoria per la sostituzione del dispositivo è il 31/12/2024, per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione è il 19/08/2025 mentre per i veicoli commerciali com peso massimo tra 2,5 e 3,5 tonnellate la sostituzione dovrà essere effettuata entro il 01/07/2026.
Al fine di favorire un ordinato passaggio al tachigrafo di seconda generazione da parte di tutti i mezzi interessati, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy raccomanda la sostituzione dello strumento di controllo già in occasione della verificazione periodica dello stesso.
Registrare con la tecnologia digitale i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman e autocarri per garantire maggiore efficienza alle imprese del settore e più efficacia all'attività di controllo: obiettivi dell'utilizzo del tachigrafo digitale, così come disciplinato dalla normativa, sono l'aumento della sicurezza nella circolazione su strada e il miglioramento delle condizioni di lavoro degli autisti, in un'ottica di armonizzazione delle regole, a livello comunitario, a vantaggio di una concorrenza leale fra le imprese.
Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali:
- un'unità collegata in maniera sicura al veicolo, per rilevare i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida, le anomalie e i guasti;
- una smart-card o carta tachigrafica.
Sono obbligati al possesso del cronotachigrafo digitale coloro che:
- svolgono attività di trasporto per conto proprio o per conto terzi, come lavoratori dipendenti o artigiani, italiani o stranieri;
- guidano veicoli che superano le 3,5 tonnellate di peso massimo autorizzato per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o veicoli a 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori;
- operano sul territorio di uno Stato membro dell´Unione Europea ed effettuano trasporti nazionali o internazionali.
Le competenze della Camera di commercio riguardano:
- il rilascio delle carte tachigrafiche;
- la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
- la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.