In occasione di successivi incontri svoltisi in Camera di commercio, con l'assistenza di un esperto legale e del personale dell'area di regolazione del mercato, i rappresentanti della Confcommercio - Federmobili e i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori (Adiconsum, Federconsumatori e Movimento Consumatori), sono pervenuti alla sottoscrizione del protocollo d'intesa e dei moduli contrattuali garantiti dall'ente camerale mediante l'apposizione del marchio collettivo "Cuneo contratti tipo".
Mediante la sottoscrizione del protocollo di intesa - non sono previste spese per l'adesione - il commerciante di mobili si impegna a utilizzare la modulistica approvata, apponendovi oltre al proprio marchio anche il marchio collettivo "Cuneo-contratti tipo" e a deferire la risoluzione di eventuali controversie allo sportello di conciliazione operante presso la Camera di commercio. L'ente camerale si impegna a realizzare iniziative promozionali riguardanti sia il marchio collettivo che le singole imprese aderenti, anche attraverso l'inserimento delle stesse nel sito camerale o su altro materiale informativo.
Per gli operatori del settore è stato predisposto un contratto di vendita di mobili e beni di arredamento a cui sono annesse delle condizioni generali di vendita. Si tratta di moduli e di clausole specificamente studiate e concordate dai consumatori e dagli operatori del settore, anche alla luce della nuova normativa comunitaria in materia di tutela del consumatore, per cercare di eliminare quelle clausole che potevano essere vessatorie o comunque dare adito a controversie o dubbi. In particolare per quanto riguarda la garanzia, si è tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla direttiva dell'Unione Europea n. n.1999/44/CE del 25.05.1 che troverà applicazione in Italia a partire dal 1 gennaio 2002:
- garanzia di 2 anni per difetti di conformità o montaggio, se questo è a cura del venditore;
- garanzia relativa sia alle riparazioni che alle sostituzioni, compresi i materiali e la mano d'opera;
- possibilità per l'acquirente di denunciare per iscritto i vizi e difetti entro il termine di 2 mesi dalla scoperta.
Utilizzando questa modulistica, i rivenditori di mobili possono elencare in modo chiaro i prezzi della fornitura, qualora si tratti di mobili componibili per i quali non è possibile il dettaglio dei pezzi sul contratto, allegando il disegno e la distinta dei pezzi controfirmata dalle due parti. I consumatori sono invitati a valutare bene l´elenco dei servizi inclusi, di quelli da conteggiare a parte ed il termine di consegna. È prevista la possibilità al momento della conclusione del contratto, di versare una caparra confirmatoria che non sia superiore al 30% del valore della fornitura.
Si prevede infine che i pagamenti concordati possano essere sospesi o differiti unicamente a causa di un vizio od un difetto dei mobili che renda il bene inidoneo all´uso al quale è destinato. Qualora i beni presentino dei vizi che non rendano il bene inidoneo all'uso, il pagamento potrà essere sospeso limitatamente al valore degli elementi difettosi.
- Protocollo d'intesa (file in formato pdf, 158 Kb)
- Contratto di vendita (file in formato pdf, 113 Kb)
- Disciplinare per utilizzo del marchio (file in formato pdf, 63 Kb)
Il protocollo d'intesa con la firma per adesione dovrà essere restituito alla Camera di commercio di Cuneo - ufficio Contratti Tipo - Via Emanuele Filiberto, 3 - 12100 CUNEO o presso la FEDERMOBILI - Confcommercio di Cuneo - Via Avogadro, 32 - 12100 CUNEO - Tel. 0171.437111).
Alle imprese aderenti saranno inviati il logo "Cuneo-contratti tipo" e la vetrofania da applicare sulla vetrina dell'esercizio.
- Elenco operatori del settore che hanno aderito al protocollo d'intesa (26 Kb)