Camera di Commercio di Cuneo

Requisiti della start up innovativa

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
  • ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio innovativo ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza; 
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

Infine, una società può essere considerata start up innovativa se possiede almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

  1. le spese in ricerca e sviluppo sono maggiori o uguali al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione. Tali spese devono risultare dall’ultimo bilancio oppure, limitatamente alle imprese di nuova costituzione, da apposita dichiarazione previsionale;
  2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

È possibile richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione speciale solo se la società possiede tutti i requisiti prescritti dalla legge. La domanda di iscrizione nell'apposita sezione deve essere presentata al Registro delle imprese competente, unitamente alla modulistica necessaria, contestualmente alla domanda di iscrizione dell’atto costitutivo della società oppure successivamente all’iscrizione della società nel Registro delle imprese.
 

È disponibile la “Guida sintetica ai pareri e circolari in materia di startup e pmi innovative”, nella quale sono raccolti circolari, pareri e vari atti di indirizzo giuridico finora prodotti in materia di startup innovative e PMI innovative.

NOVITÀ

La legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle start-up innovative.

Tra le novità più significative vi è l’introduzione di una serie di nuovi requisiti che le start-up innovative devono possedere al fine del mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Le start-up innovative infatti, una volta effettuata l’iscrizione nella sezione speciale, possono godere dei benefici previsti dal D.L. n. 179/2012 entro i tre anni dalla data di prima iscrizione nella suddetta sezione (art. 25 c. 2); la permanenza nella sezione speciale, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei nuovi requisiti introdotti dall’art. 25 c. 2-bis). Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di scale-up, ove intervenga almeno uno dei nuovi requisiti di cui all’art. 25 c. 2-ter.

Dal 10 giugno 2025 - data di efficacia delle nuove specifiche tecniche ministeriali - con la presentazione delle domande di conferma dei requisiti è possibile dichiarare anche il possesso dei nuovi requisiti ai fini della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno.

Il portale DIRE (Depositi e Istanze al Registro imprese), nella modalità di compilazione guidata, consente alla start-up innovativa di confermare/aggiornare i requisiti previsti fino ai tre anni di iscrizione alla sezione speciale e - per le start-up innovative che risultano iscritte da più di tre anni - selezionare i nuovi requisiti posseduti a seconda della c.d. “fascia temporale” (oltre i tre anni e fino al massimo di cinque, oltre i cinque anni e fino al massimo di nove).

La circolare direttoriale 29 luglio 2025 - Iscrizione e mantenimento dello status di startup innovativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, interpretativa della nuova normativa start up, è disponibile alla pagina https://www.mimit.gov.it/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/circolare-direttoriale-29-luglio-2025-iscrizione-e-mantenimento-dello-status-di-startup-innovativa

Per il deposito della dichiarazione di possesso o di conferma del possesso dei requisiti di start up innovativa occorre utilizzare il nuovo modello aggiornato alla legge n. 193/2024.


 

 

 

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L’ufficio registro imprese è contattabile telefonicamente il lunedì, mercoledì e giovedì al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 e il martedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

 

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Ultima modifica: Martedì 12 Agosto 2025

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