Camera di Commercio di Cuneo

Deposito dichiarazioni di conformità

Dichiarazione di conformità - rilascio

Ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n. 37/2008, al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente "una dichiarazione di conformità" degli impianti realizzati.
La dichiarazione di conformità degli impianti deve essere rilasciata ogni qual volta si installi un nuovo impianto ovvero in caso di manutenzione straordinaria, modifica o ampliamento di un impianto già esistente. L'unico caso per cui non è obbligatoria è quello della manutenzione ordinaria.
La dichiarazione di conformità e' rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.

La dichiarazione, resa sulla base degli appositi modelli, deve essere depositata, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, solo presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che ne inoltrerà una copia  alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto.
Le imprese installatrici non devono pertanto depositare copie delle dichiarazioni di conformità  direttamente alla Camera di Commercio.

La Camera di commercio verifica che:

  • la dichiarazione sia stata redatta su un modello conforme a quello ministeriale;
  • sia completa di tutti i dati obbligatori;
  • vi sia corrispondenza tra dichiarante (titolare o legale rappresentante) in essa indicato e quanto risulta dall’iscrizione nel Registro Imprese;
  • vi sia l’eventuale presenza di un Responsabile Tecnico, in persona diversa dal dichiarante;
  • la dichiarazione contenga entrambe le firme (dichiarante e responsabile tecnico) nei relativi appositi spazi;
  • l’impresa che ha rilasciato la dichiarazione sia in possesso delle abilitazioni richieste per il tipo di impianto eseguito, per l’applicazione dell’eventuale sanzione.

Ai sensi di queste verifiche non è obbligatoria la firma del committente, in quanto non prevista dalla normativa vigente.

Dichiarazione di rispondenza - rilascio

Per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (27 marzo 2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto dovrà essere sostituito da una “dichiarazione di rispondenza” resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno 5 anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, ovvero da un soggetto che ricopre da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
In caso di compravendita dell'immobile, tale documento deve essere allegato dal venditore al rogito.

Scarica il fac-simile della dichiarazione di conformità (file in formato pdf) e quella ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici (file in formato pdf)

 

 

 

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Ultima modifica: Venerdì 03 Febbraio 2023

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