Camera di Commercio di Cuneo

Requisiti di idoneità e incompatibilità per l'attività di agente di affari in mediazione (mediatore)

I requisiti devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati), dagli eventuali preposti e da tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, l’attività di mediazione per conto dell’impresa.

Requisiti morali

  • non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo riabilitazione;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646.

Requisiti professionali

  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure il diploma di laurea (n.b.: nel caso di diploma conseguito all'estero, è necessario ottenere l'equipollenza del titolo posseduto rivolgendosi all'Ufficio scolastico provinciale - email: usp.cn@istruzione.it) e aver superato l'apposito esame presso la Camera di commercio, al quale sono ammessi coloro che hanno un apposito corso di formazione specifico per il settore richiesto, istituito e riconosciuto dalla Regione.

I corsi di formazione in provincia di Cuneo sono organizzati dalle seguenti agenzie formative:  

        - Cuneo: Ascomforma - via Avogadro n. 32, tel. 0171/604183
        - Alba: A.C.A. Formazione – piazza San Paolo n. 3, tel. 0173/226611
        - Savigliano: Savigliano Formazione – Via Mabellini n. 2/1, tel. 0172/241211        

Sono comunque validi i corsi frequentati in qualsiasi provincia.              

                  oppure

  • essere iscritto nell’apposita sezione del R.E.A.

                   oppure  (opzione possibile per i soli cittadini appartenenti all'Unione europea che abbiano esercitato o esercitino l'attività di mediazione nello stato di appartenenza)

Incompatibilità

L’attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con:

  1. attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
  2. attività svolta in qualità di dipendente di imprenditore che esercita una delle attività di cui al punto precedente;
  3. l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico;
  4.  l'attività svolta in qualità di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (ossia i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi di agenzia in attività finanziaria, i servizi assicurativi e di  riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti) - è esclusa dal regime di incompatibilità l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli  articoli  128-sexies  e seguenti  del testo  unico  delle  leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385. L'esercizio  dell'attività   di   mediazione   creditizia  rimane assoggettato alla relativa  disciplina  di  settore  e  ai  relativi controlli. 
  5. esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
  6. situazioni di conflitto di interessi.

Procacciatore d'affari nel settore immobiliare

I procacciatori d’affari nel settore immobiliare devono possedere i requisiti previsti dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione l’8 luglio 2010 con la decisione n.16147 e, di recente, ribadito con sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017.
Per l’iscrizione al Registro delle Imprese dell’attività di procacciatore d’affari nel settore immobiliare, l’istanza dovrà essere corredata dalla relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Ne consegue che tutte le istanze di inizio attività di Procacciatore d’affari, Segnalatore, Consulente o categorie similari che operano nel ramo immobiliare, prive della SCIA, saranno rigettate con provvedimento del Conservatore.

Copertura assicurativa
Per l’esercizio dell’attività di mediazione è necessario stipulare, a tutela dei clienti, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa; l’ammontare minimo della copertura della polizza assicurativa deve essere pari a:

  • euro 260.000,00 per le ditte individuali;
  • euro 520.000,00 per le società di persone;
  • euro 1.550.000,00 per le società di capitali.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa contestualmente all’invio della modulistica al registro imprese e la data di stipulazione della stessa deve essere coincidente o precedente alla data dichiarata di inizio attività.

Deposito dei moduli e formulari in uso
Il mediatore che per l’esercizio della propria attività si avvalga di moduli e formulari deve depositarli presso l’ufficio del registro imprese. esclusivamente per via telematica contestualmente all’avvio dell’attività o preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari: sugli stessi deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell'impresa.

 

 
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Ultima modifica: Mercoledì 13 Dicembre 2023

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